1. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 provvede alla definizione scientifica e all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico-terapeutico e alla delimitazione del campo di intervento degli esperti nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6.
2. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, entro tre
a) i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, sulla base dei princìpi stabiliti dal comma 3 del presente articolo;
b) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, nonché le modalità di accreditamento, per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
c) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
d) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, si attiene ai seguenti princìpi:
a) i corsi di studio devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi;
b) la durata dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo comunque non inferiore al conseguimento di sessanta crediti formativi, con almeno seicento ore di lezione frontale;
c) le università degli studi, statali e non statali, e gli istituti di formazione pubblici e privati devono garantire lo svolgimento
d) il master di esperto è rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio del master di esperto, nell'ambito delle rispettive competenze, è richiesta la laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria o in medicina veterinaria.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 svolge inoltre i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio per l'istituzione dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto;
b) esprime parere obbligatorio per la revoca del riconoscimento degli istituti di formazione pubblici e privati, per il venire meno dei requisiti in relazione alla mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
c) esprime parere obbligatorio per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati;
d) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 5;
e) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché per il ricorso ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;
f) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera l) del
5. La commissione per la formazione, di cui al comma 3 dell'articolo 8, presenta al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.