Art. 9.
(Compiti della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria).

      1. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 provvede alla definizione scientifica e all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico-terapeutico e alla delimitazione del campo di intervento degli esperti nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6.
      2. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, entro tre

 

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mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, esprime parere obbligatorio su:

          a) i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, sulla base dei princìpi stabiliti dal comma 3 del presente articolo;

          b) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, nonché le modalità di accreditamento, per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

          c) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;

          d) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.

      3. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, si attiene ai seguenti princìpi:

          a) i corsi di studio devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi;

          b) la durata dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo comunque non inferiore al conseguimento di sessanta crediti formativi, con almeno seicento ore di lezione frontale;

          c) le università degli studi, statali e non statali, e gli istituti di formazione pubblici e privati devono garantire lo svolgimento

 

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dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento; i medesimi istituti devono altresì assicurare un numero minimo di almeno cinque docenti;

          d) il master di esperto è rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;

          e) per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio del master di esperto, nell'ambito delle rispettive competenze, è richiesta la laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria o in medicina veterinaria.

      4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 svolge inoltre i seguenti compiti:

          a) esprime parere obbligatorio per l'istituzione dei corsi di formazione per il rilascio del master di esperto;

          b) esprime parere obbligatorio per la revoca del riconoscimento degli istituti di formazione pubblici e privati, per il venire meno dei requisiti in relazione alla mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;

          c) esprime parere obbligatorio per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati;

          d) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 5;

          e) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché per il ricorso ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;

          f) esprime parere obbligatorio, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera l) del

 

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comma 1 dell'articolo 5 per le qualifiche di esperto.

      5. La commissione per la formazione, di cui al comma 3 dell'articolo 8, presenta al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.